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Formazione Continua

"La competitività di un Paese non inizia nelle fabbriche o nei laboratori di ricerca, ma nelle scuole"
Henry Ford 

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Bonus Formazione 4.0

Bonus formazione 4.0

COSA FINANZIA:

Attività di formazione finalizzate all’acquisizione ed al consolidamento di competenze e conoscenze nelle seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

L’attività formativa:

  • deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria
  • deve interessare uno o più dei seguenti ambiti:
  • Vendita e marketing
  • Informatica
  • Tecniche e tecnologie di produzione

(i settori nei quali svolgere la formazione sono elencati nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018)

Sono ammissibili:

  • le attività formative organizzate direttamente dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un tutor interno;
  • le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall’impresa a soggetti esterni. In tal caso, sono agevolabili le attività commissionate a:
  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia Autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture ad esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i Fondi Interprofessionali;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, settore EA 37
  • Istituti tecnici superiori

Oltre alla tradizionale formazione in aula, è ammissibile la formazione on-line a particolari condizioni.

IMPRESE AMMESSE

Possono fruire del credito d’imposta tutte le imprese, escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18), del Regolamento UE n. 651/2014 e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001.

SPESE AMMISSIBILI E MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta si calcola nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 (anno 2020 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione agevolabili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore e/o alle giornate di formazione.

Per costo aziendale s’intende la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Sono agevolabili anche le spese relative al personale dipendente che partecipi alle attività formative con il ruolo di docente o tutor. In questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente.

Beneficio fiscale variabile in funzione della dimensione aziendale – Limiti previsti dal 01.01.2020

                                              

Definizione

N. dipendenti

Fatturato annuo

Totale bilancio attivo

Credito imposta spettante

Max credito imposta spettante

Micro Impresa

<   10

<2 milioni di euro

<   2 milioni di euro

50%

300.000 euro

Piccola Impresa

<   50

< 10 milioni di euro

< 10 milioni di euro

50%

300.000 euro

Media Impresa

< 250

< 50 milioni di euro

< 43 milioni di euro

40%

250.000 euro

Grande Impresa

> 250

> 50 milioni di euro

> 43 milioni di euro

30%

250.000 euro

Maxi Bonus

Fermi restando i limiti massimali annui sopra riportati, la misura del bonus, per tutte le imprese passa al 60% qualora i destinatari delle attività formative, rientrino nella categoria dei “Lavoratori Svantaggiati” o “Molto Svantaggiati” (definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017)

Ai sensi di tale decreto sono compresi i soggetti che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

Lavoratori svantaggiati:

  • non hanno non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero coloro che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR;
  • hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a);
  • hanno compiuto 50 anni di età;
  • hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell'articolo 12 del TUIR;
  • sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale, e che appartengono al genere sottorappresentato;
  • appartengono alle minoranze linguistiche minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.

Lavoratori molto svantaggiati:

Appartengono alla categoria di “lavoratori molto svantaggiati” qualunque lavoratore che:

  • è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a);
  • è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito alla lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g).

 

Per informazioni: 039 2311099 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  

 

Allegati: